DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
  1. E' istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  Il
tributo, commisurato al reddito complessivo relativo  all'anno  1994,
e' dovuto nella misura di: 
   a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire  100
milioni fino a lire 200 milioni; 
   b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire  200
milioni fino a lire 500 milioni; 
   c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500
milioni. 
  2. Il pagamento del tributo e' effettuato  nei  termini  e  con  le
modalita' previste per  il  versamento  del  saldo  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994. 
  3. E'  istituito  un  tributo  straordinario  dovuto  dai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo
e' pari all'uno per cento  del  reddito  complessivo,  al  netto  del
credito d'imposta sui dividendi e  di  quello  sui  fondi  comuni  di
investimento, relativo al periodo di imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del  tributo  e'
effettuato nei termini e con le modalita' previste per il  versamento
del saldo dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta
per il predetto periodo di imposta. 
  4. I tributi di cui ai commi 1 e 3  non  sono  deducibili  ai  fini
delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il
domicilio,  la  residenza,  la  sede   amministrativa   o   l'oggetto
principale dell'attivita' nel territorio dei comuni individuati con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26  e  29  novembre
1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277
del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,  N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e i rimborsi, nonche' per il contenzioso  dei  tributi  ((di  cui  ai
commi   1   e   3)),   si   applicano   le   disposizioni   previste,
rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e  per  l'imposta  di
bollo. 
  7. Le entrate derivanti dalle disposizioni  del  presente  articolo
sono riservate all'erario e concorrono  alla  copertura  degli  oneri
recati dal presente decreto e di  quelli  relativi  al  servizio  del
debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite,  ove
necessarie,  le  modalita'  di  attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma.