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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  28-12-2011
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Art. 11

1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:
a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.
2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.
3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214))
.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi
((di cui ai commi 1 e 3))
, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.