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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1994, n. 566

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
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Testo in vigore dal:  27-4-2001
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Art. 2

Lavoratrici madri
1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.".
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
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