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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

note: Entrata in vigore della legge: 03/02/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1994)
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Testo in vigore dal:  22-4-1994
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Art. 8

1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.
Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata,
(( ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ))
relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.
Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il prolilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonché alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate.
L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.
Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni.
Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo.
Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO