DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal: 1-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                        Contabilita' speciali 
  1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su  contabilita'
speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 585, comma 2, del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, puo' essere autorizzato,  anche
in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il  decreto  di
cui al comma 2 nei casi in cui si debbano  accreditare  a  funzionari
delegati  fondi,  destinati  a  specifici  interventi,  programmi   e
progetti, stanziati in diversi  capitoli  di  bilancio  del  medesimo
stato di previsione della spesa. Gli  interventi,  i  programmi  e  i
progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente,
ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la
legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata  degli
interventi, dei programmi o dei progetti  e  l'entita'  dei  relativi
finanziamenti. 
  2. Il decreto motivato del Ministro del  tesoro  che,  su  proposta
dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento  dei  fondi
sulla  contabilita'  speciale  stabilisce  la  durata  massima  della
contabilita'  stessa.  Il  decreto  e'  comunicato  alla   competente
Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente  alla  sua
emanazione. 
  3. La disposizione di cui al primo  periodo  del  comma  2  non  si
applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero
dell'interno. 
  4. Ove non diversamente stabilito  da  altre  norme,  i  funzionari
titolari di contabilita' speciali istituite  ai  sensi  del  comma  1
rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e  con  le
modalita'  previsti  per  la  presentazione  dei   rendiconti   delle
contabilita' di cui al comma 3. 
  5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del  regio  decreto
18 maggio  1923,  n.  827,  comunque  costituite  presso  sezioni  di
tesoreria, sono estinte ((previa  autorizzazione  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica)) a cura  delle
sezioni stesse quando sia trascorso ((almeno))  un  anno  dall'ultima
operazione e non siano state  effettuate  ulteriori  transazioni.  Le
somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro
e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro
richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data  comunicazione
al titolare della contabilita' speciale.