DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
Semplificazione  di  adempimenti  e   riduzione   di   sanzioni   per
                        irregolarita' formali 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. 
  3. In caso di irregolarita' nella  compilazione  dei  documenti  di
accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena  pecuniaria  non  si
applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul  valore
aggiunto competente una somma pari a un centesimo del  massimo  della
suddetta pena  entro  sessanta  giorni  successivi  alla  data  della
consegna o della notifica del verbale di constatazione: 
    a) sia comunque possibile identificare le parti; 
    b) la natura, la qualita' e la quantita', indicata in cifre o  in
lettere, dei  beni  trasportati  risultino  corrispondenti  a  quelle
riscontrate in sede di controllo. 
  4. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da:  "e'
ammesso" fino alla fine del comma. 
  4-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, successive  modificazioni,  dopo  il  quarto
comma e' inserito il seguente: 
    "Tuttavia, qualora  la  violazione  degli  obblighi  previsti  al
quarto  comma  non  comporti  variazioni   nelle   risultanze   delle
liquidazioni periodiche  o  in  sede  di  dichiarazione  annuale,  si
applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47,  primo
comma, n. 3) e non e' dovuto pagamento d'imposta". 
  4-ter. A tutti  gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di  qualsiasi
registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare
in difetto di trascrizione  su  supporti  cartacei,  nei  termini  di
legge, dei dati relativi all'esercizio per  il  quale  i  termini  di
presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano  scaduti
da oltre  tre  mesi,  allorquando  anche  in  sede  di  controlli  ed
ispezioni gli stessi risultino  aggiornati  sugli  appositi  supporti
magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta  avanzata
dagli organi competenti ed in loro presenza. 
  4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  4-ter,  la  tenuta
((e la conservazione)) di qualsiasi registro  contabile  con  sistemi
elettronici su qualsiasi supporto ((sono, in ogni  caso,  considerate
regolari)) in  difetto  di  trascrizione  su  supporti  cartacei  nei
termini di legge ((o di conservazione sostitutiva digitale  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), se in
sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati
sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a  seguito  della
richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l'art. 17, comma  1-bis)
che "A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la deroga di  cui  all'articolo  7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489,  si  applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".