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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal:  9-3-1999
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive
1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;
d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;
d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite , nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.
((5))
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3- quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;
b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.

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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998.
Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998."