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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 303

Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-1994
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Testo in vigore dal:  7-6-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note ale premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'Accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87):
"Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.
3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria - con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
4. Il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".
"Art. 12 (Produttività). - La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.
4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.
10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto".
"Art. 13 (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.
4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:
a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;
e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
4. I predetti progetti dovranno contenere:
a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;
e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.
5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti, sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione.
Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5".
I commi da 2 a 8 sono abrogati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1 del medesimo art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):
"Art. 10. - 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.
4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico-scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). - 1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. (Omissis).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Nota all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986, già citato, vedi note alle premesse.