DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 404. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi  per  titoli  ed  esami
sono presiedute da un professore universitario  o  da  un  preside  o
direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da  due
docenti di ruolo con almeno cinque  anni  di  anzianita'  nel  ruolo,
titolari degli insegnamenti  cui  si  riferisce  il  concorso  ed  in
possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  Ministro   della   pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
A ciascuna commissione e' assegnato  un  segretario,  scelto  tra  il
personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore  alla
quarta. 
  2. Il presidente ed i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
sono nominati, a seconda della competenza a  curarne  l'espletamento,
dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore  agli
studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione  deve  essere
di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono  i
concorsi stessi. 
  4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti  a  seconda
che trattasi  di  personale  direttivo  e  docente  della  scuola  in
quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda  di
inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla
facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non  intenda  rinunciare;  i  nominativi  sono  tratti  dagli
elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed  al
secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. Per il
personale ispettivo e  direttivo,  gli  elenchi  sono  compilati  dal
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione;  per  il  personale
docente, dai consigli scolastici provinciali. 
  5. Per i professori universitari gli  elenchi  sono  compilati  dal
Consiglio universitario nazionale. 
  6. Ai fini di cui all'articolo 400,  comma  3,  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  determina,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,  criteri  integrativi
per la nomina delle commissioni  giudicatrici,  nonche'  i  requisiti
professionali e culturali dei relativi componenti.  Nella  formazione
delle predette commissioni e' assicurata la  presenza  di  almeno  un
componente idoneo ai fini dell'accertamento  della  conoscenza  della
lingua straniera oggetto della  prova  facoltativa,  ricorrendo,  ove
necessario,  alla  nomina  di  membri  aggregati,  in  possesso   dei
requisiti stabiliti con il predetto decreto. 
  7. Ove non sia possibile reperire  tra  gli  insegnanti  elementari
componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui  al
comma 6, sono nominati membri  aggregati  insegnanti  appartenenti  a
diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati  dal  decreto  di
cui al medesimo comma 6. 
  8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono  le  proprie
funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova. 
  9. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con  propria
ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
le modalita' di formazione degli  elenchi  e  di  costituzione  delle
commissioni giudicatrici. 
  10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale educativo delle istituzioni educative  statali.  Esse  sono
presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti  nazionali,  da
una  direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  da   un
direttore delle scuole speciali statali, ovvero  dal  preside  di  un
istituto  tecnico  o  professionale  con  annesso  convitto,  e  sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti  educatori  con
almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. 
  11. Qualora il numero dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  le
commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita' di scelta,
con tre altri componenti, di cui uno puo' essere scelto tra i presidi
e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500  o  frazione  di  500
concorrenti. 
  12. In tal caso essi si  costituiscono  in  sottocommissioni,  alle
quali e' preposto il presidente della commissione originaria,  che  a
sua volta e' integrata da un  altro  componente  e  si  trasforma  in
sottocommissione, in modo  che  il  presidente  possa  assicurare  il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 
  13.  Alla  sostituzione  dei  presidenti  e   dei   componenti   le
commissioni  e  le  sottocommissioni  giudicatrici,  rinunciatari   o
decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio  scolastico  preposto  allo
svolgimento delle procedure concorsuali. 
  14. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. 
  15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). 
  16.  Qualora  il  concorso  si  concluda  oltre  il  tempo  massimo
assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato
in base al totale delle giornate in cui  vi  sono  state  sedute,  e'
ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti  che  si
dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro  attribuibili  e'  operata  un'uguale   riduzione   sull'importo
calcolato in  base  al  numero  delle  giornate  in  cui  essi  hanno
effettivamente partecipato alle sedute.