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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, n. 153 (in G.U. 08/03/1994, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
Testo in vigore dal:  18-1-1994

Art. 7

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente: "La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio; l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.".