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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489).
1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes- sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.
4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
((2))
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142."