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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
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    CAPO II
    ASSICURAZIONI
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 22
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
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  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
  • 33
  • 34
  • orig.
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • orig.
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  • 41
  • 42
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • 44
  • 45
  • orig.
  • 46
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  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 22

(Norme per l'informazione del consumatore).
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1";
b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2";
c) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";
d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento";
e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1".
Nota all'art. 22:
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca norme per l'informazione del consumatore. Il testo degli artt. 1 e 2, precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
3. resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. i prodotti e le confesioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forma chiaramente visibili e leggibili".
"Art. 2 (Sanzioni). - 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravvettori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita".