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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  10-12-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Segretario generale).
1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione,
((corrispondenti a quelli))
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.
((
2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.
))
((
3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.
))
((
4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:
))
((nell'ultimo decennio))
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.
6. È fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20".