LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
Razionalizzazione  e  soppressione  di  agevolazioni   tributarie   e
              recupero di imposte e di base imponibile 
 
  1. Nell'articolo 8  della  legge  31  maggio  1977,  n.  247,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo comma sono soppresse le parole da:  "  ;  il  loro
ammontare" fino a: "statuto regionale"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi,
rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata  entro  il  31
marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della
Regione siciliana; il relativo importo  affluisce  al  capitolo  3465
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
   I rimborsi effettuati  nel  periodo  dal  1  gennaio  1991  al  31
dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994". 
  2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30  dicembre  1991,  n.
413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta  sostitutiva  di  cui  allo
stesso articolo, affluito al bilancio dello  Stato,  resta  acquisito
all'Erario. 
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 50, comma 2, le parole; "posseduti  a  titolo  di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero" sono soppresse; 
   b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le  parole:  "ridotto
del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5  per
cento"; al secondo periodo, le parole: "ridotto  del  30  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento"; 
   c) nell'articolo 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del  comma  2,
concorrono   a   formare   il   reddito   per   l'intero    ammontare
>nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i  beni  sono
stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del
contribuente,  in  quote  costanti  nell'esercizio   stesso   e   nei
successivi ma non oltre il quarto."; 
   d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
   "b) i proventi in denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 dell'articolo  53.  Tali  proventi  concorrono  a
formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati
conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono;  tuttavia  il  loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato  in  apposito
fondo del passivo, concorre a formare  il  reddito  nell'esercizio  e
nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni  ricevuti  siano
destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore,  assegnati
ai   soci   o   destinati   a   finalita'   estranee    all'esercizio
dell'impresa."; 
   e) nell'articolo 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. I compensi spettanti agli amministratori  delle  societa'  in
nome  collettivo  e   in   accomandita   semplice   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di
partecipazione agli utili sono deducibili anche se  non  imputati  al
conto dei profitti e delle perdite."; 
   f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: " ,  agli  amministratori
delle societa' in nome collettivo e  in  accomandita  semplice"  sono
soppresse; 
   g) nell'articolo 67, comma  8-bis,  le  parole:  "e  le  spese  di
impiego e manutenzione" sono sostituite dalle seguenti: "e  le  spese
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione"; 
   h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: "Gli accantonamenti  a  fronte  degli  oneri  derivanti  da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in  misura
non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e  al  70  per  cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti  per  esercizio
di formazione."; nello stesso comma, le  parole:  "quarto  esercizio"
sono sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio"; 
   i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La disposizione del comma 3 dell'articolo  62  vale  anche
per le partecipazioni agli utili spettanti ai  promotori  e  ai  soci
fondatori."; 
   l) nell'articolo 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Nella determinazione del reddito di  impresa  degli  enti  non
commerciali che nel periodo di  imposta  hanno  esercitato  attivita'
commerciali senza contabilita' separata sono deducibili  le  spese  e
gli  altri  componenti  negativi  risultanti  in  bilancio   che   si
riferiscono ad  operazioni  effettuate  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali. Le spese e gli altri  componenti  negativi,  relativi  a
beni e servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di  attivita'
commerciali e di altre attivita', sono deducibili per  la  parte  del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo  di  tutti  i  ricavi  e  proventi;  per  gli
immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di  locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde  al
predetto rapporto". 
  4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma  1,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   devono
intendersi  ricompresi,  se  in  esse  classificabili,   i   proventi
derivanti da fatti, atti  o  attivita'  qualificabili  come  illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro  o
confisca penale. I  relativi  redditi  sono  determinati  secondo  le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria. ((In caso di  violazione
che comporta obbligo di  denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del
codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa  derivare
un provento o vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le  competenti
autorita' inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia  all'Agenzia
delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento)). (56) 
  4-bis. Nella determinazione dei  redditi  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
pubblico ministero abbia  esercitato  l'azione  penale  o,  comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi  dell'articolo  424  del  codice  di  procedura  penale  ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato  prevista  dall'articolo  157  del   codice   penale.   Qualora
intervenga  una  sentenza  definitiva   di   assoluzione   ai   sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una  sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel periodo precedente,  ovvero  una  sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
codice di  procedura  penale,  compete  il  rimborso  delle  maggiori
imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'  in  deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. (65) 
  5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  concorrono  a  formare  il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  o  i  beni
ricevuti   siano   destinati   all'uso    personale    o    familiare
dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. 
  6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  "commisurata  al  50  per  cento   delle
provvigioni percepite" sono sostituite dalle  seguenti:  "commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite". 
  7. Le disposizioni del comma 3, lettera a), b), e), f),  g),  i)  e
l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Le disposizioni  del  comma  3,  lettera  c),  si  applicano  per  le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di  liberalita'  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  1993.  La
disposizione  del  comma  3,  lettera  h),   si   applica   per   gli
accantonamenti  deducibili  nella  determinazione  del  reddito   del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le  disposizioni  del
comma 6 si applicano  alle  provvigioni  corrisposte  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
   a) nell'articolo  4,  quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
servizio effettuate da associazioni culturali o  sportive  costituite
ai sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  la  disposizione  si
applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta', e
per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione  ed  abbiano
diritto a ricevere, nei casi  di  scioglimento  della  medesima,  una
quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a  finalita'
di utilita' generale"; 
   b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20) e' sostituito  dal
seguente: 
   "20) Le prestazioni educative dell'infanzia e  della  gioventu'  e
quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche   per   la   formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e  riconversione  professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche  amministrazioni,
comprese le  prestazioni  relative  all'alloggio,  al  vitto  e  alla
fornitura di  libri  e  materiali  didattici,  ancorche'  fornite  da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o  funzionalmente
collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a  materie  scolastiche  e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"; 
   c) nell'articolo 19, secondo comma, la lettera a), b)  e  c)  sono
sostituite dalle seguenti: 
   "a)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o  alla  importazione   di
aeromobili e di autoveicoli di  cui  alla  lettera  e)  dell'allegata
tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei  relativi  componenti  e
ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui  al  terzo  comma
dell'articolo 16 ed a quelle di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in  detrazione  se  i
beni formano  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  sono
destinati  ad  essere  esclusivamente  utilizzati  come   strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni  caso  esclusa  per
gli esercenti arti e professioni; 
   b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri
beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni  da
diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo  16  ed  a  quelle  di
impiego,  custodia,  manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni
stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni  formano  oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni  caso  esclusa  per
gli esercenti arti e professioni; 
   c)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o  alla   importazione   di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'articolo
26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393, non  compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non
adibiti ad uso  pubblico,  che  non  formano  oggetto  dell'attivita'
propria dell'impresa, e dei relativi componenti  e  ricambi,  nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed
a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti  o
rappresentanti di commercio"; 
   d) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e),  le  parole:  "nei
pubblici esercizi" sono sostituite dalle seguenti: " , con esclusione
delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di  lavoro
nei locali dell'impresa o in  locali  adibiti  a  mensa  aziendale  o
interaziendale e  delle  somministrazioni  commesse  da  imprese  che
forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,"; 
   e) nell'articolo 34, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"La detrazione non e' forfettizzata per  le  cessioni  degli  animali
vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere  bufalo,  e
suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA,  ovvero
da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari". 
  9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996. 
  10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per  l'esecuzione  di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e  riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni
di  servizi  esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai   sensi
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a  decorrere
dal 1  gennaio  1994;  le  disposizioni  di  cui  al  comma  10  sono
applicabili ai soli versamenti relativi  a  contributi  deliberati  e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994. 
  12. Sono abrogati l'articolo  5,  secondo  comma,  della  legge  10
maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 1982, n. 47;  l'articolo  3-terdecies  del  decreto-legge  1
ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 1982, n. 883, nonche' l'articolo  73,  comma  2,  del  testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8  giugno  1978,  n.
306, le parole:  "che  abbiano  impostato  i  propri  impianti"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "che  abbiano  ottenuto  il  decreto  di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree". 
  14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio  effettuate  da
associazioni culturali o sportive costituite ai  sensi  dell'articolo
36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti  degli
associati o partecipanti  minori  d'eta'  e,  per  i  maggiorenni,  a
condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina
degli  organi  direttivi  dell'associazione  ed  abbiano  diritto   a
ricevere, nei casi di scioglimento  della  medesima,  una  quota  del
patrimonio sociale,  se  questo  non  e'  destinato  a  finalita'  di
utilita' generale". 
  15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della  legge  26  gennaio
1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai
soggetti per i quali  l'obbligo  di  utilizzazione  degli  apparecchi
misuratori fiscali e' stato introdotto dall'articolo 12  della  legge
30 dicembre 1991, n. 413. 
  16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal  1  gennaio
1994 e quelle del comma 15 a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 1993. 
  17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:  "e  dai  membri
della Corte costituzionale" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  i
vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo  24  ed  al  penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600". 
  18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, e' abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a  quelli  aventi
inizio dal 1  gennaio  1994,  restano  validi  gli  effetti  prodotti
dall'applicazione del regime fiscale di  cui  all'articolo  2,  comma
6-bis, del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma  4)
che "Il termine del 31  dicembre  1996,  previsto  dall'articolo  14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per  l'indetraibilita'
dell' imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni  concernenti
taluni  ciclomotori,  motocicli,  autovetture   e   autoveicoli,   e'
prorogato al 31 dicembre 1999." 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma  3)
che il termine del  31  dicembre  1996,  previsto  dal  comma  9  del
presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2000. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36,  comma  34-bis)
che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 4 del presente articolo,  si  interpreta
nel senso che i proventi illeciti ivi  indicati,  qualora  non  siano
classificabili nelle categorie di  reddito  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
comunque considerati come redditi diversi". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che  "Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di  quanto
disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti  in
essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e  2,  ove
piu' favorevoli, tenuto conto  anche  degli  effetti  in  termini  di
imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i  provvedimenti  emessi
in  base  al  citato  comma  4-bis  previgente  non  si  siano   resi
definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di  cui  al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive."