stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 (in G.U. 27/01/1994, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1999)
Testo in vigore dal:  28-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis


(( (Disposizioni concernenti organismi).
operanti nel settore ambientale
1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , da effettuare entro il 3l dicembre l994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico.
Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 , e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia