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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 (in G.U. 31/01/1994, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  8-5-2001
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Art. 8

Contratto di programma
1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti enaloghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.
2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144))
.
4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.