DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 (in G.U. 31/01/1994, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                      Ordinamento del Ministero 
 
  1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  emanare,  ai
sensi dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ((previo
confronto    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative)) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: 
    a) all'organizzazione del  Ministero,  dotato  di  un  segretario
generale, e dei dipendenti uffici periferici  definendo,  nei  limiti
della  dotazione  organica,   le   modalita'   di   inquadramento   e
l'assegnazione del personale agli uffici; 
    b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste  e  delle
telecomunicazioni, che deve svolgere  compiti  di  studio  e  ricerca
scientifica, ((anche mediante convenzioni con  enti  ed  istituti  di
ricerca   specializzati   nel   settore   delle   poste    e    delle
telecomunicazioni,)) di predisposizione della normativa  tecnica,  di
collaudo  e  di  omologazione  di  apparecchiature  e   sistemi,   di
formazione del personale del Ministero con particolare riguardo  alle
materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici; 
    c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle  poste,
delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione,  in   relazione   alle
funzioni del Ministero; 
    d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale
del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni; 
    e)  alla  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  il
trasferimento  gratuito  dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  al  Ministero  delle  finanze  degli  immobili  da
assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 
   ((e-bis) alla rideterminazione  delle  consistenze  numeriche  del
personale indicate nella tabella A,  purche'  senza  maggiori  oneri,
qualora si riscontrino in essa  differenze  rispetto  alle  effettive
presenze)). 
  2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni sono  stabilite  nei  limiti  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto. Le  dotazioni  medesime  sono
modificate secondo le procedure previste dall'articolo  6,  comma  3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.  A  decorrere  dal  1
gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni esercita le  funzioni  ed  i  compiti
gia'   svolti    dall'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il  personale
da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  nei
limiti delle  dotazioni  organiche  previste  dalla  tabella  A.  Con
decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  ((previo
confronto    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative)), sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi  entro
il 31 dicembre 1993 saranno individuati il  personale  e  gli  uffici
occorrenti per compiti di cui al comma 1.