DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1993, n. 470

Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1994)
Testo in vigore dal: 9-12-1993
                              Art. 15.
  1. L'art. 45 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  45 (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione collettiva
e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le  materie  rela-
tive  al  rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla
legge e agli atti normativi  e  amministrativi  secondo  il  disposto
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali sono stipulati per comparti
della  pubblica  amministrazione  comprendenti  settori  omogenei   o
affini.
  3.  I  comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla
base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui  all'articolo  50,  in
rappresentanza  della  parte  pubblica, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  previa  intesa  con  le
amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza  dei  presidenti
delle  regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli
aspetti  di  interesse  regionale.  Fino  a  quando  non  sia   stata
costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
  4.  La  contrattazione  collettiva  decentrata  e'  finalizzata  al
contemperamento  tra  le  esigenze  organizzative,  la   tutela   dei
dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
  5.    Mediante   contratti   collettivi   quadro   possono   essere
disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le  aree  di
contrattazione  collettiva,  la  durata  dei  contratti  collettivi e
specifiche materie.
  6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui
all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale,  dalle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  7.  I  contratti  collettivi  nazionali  di comparto sono stipulati
dall'agenzia di cui all'articolo 50 per la parte pubblica, e, per  la
parte  sindacale,  dalle  confederazioni maggiormente rappresentative
sul  piano  nazionale,  nonche'  dalle  organizzazioni   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.
  8.  I  contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte
pubblica, da una delegazione composta  dal  titolare  del  potere  di
rappresentanza  delle  singole  amministrazioni o da un suo delegato,
che la presiede,  e  da  rappresentanti  dei  titolari  degli  uffici
interessati,  e,  per  la  parte  sindacale,  da  una  rappresentanza
composta secondo modalita' definite dalla  contrattazione  collettiva
nazionale  e  nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della
regione  Valle   d'Aosta   anche   dalle   confederazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative  sul  piano  provinciale  e  regionale
rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978,  n.  58,  e  del  decreto  legislativo  28
dicembre 1989, n.  430.
  9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con
i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".