LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 
  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo
per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato',  di  seguito  denominato
'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le  modalita'  previste
dalla  presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato   in
circolazione. 
  2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'  attribuita  al
Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato  consultivo  composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; 
    b) dal Ragioniere generale dello Stato; 
    c) dal Direttore  generale  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze; 
    d) dal Direttore generale  del  territorio  del  Ministero  delle
finanze. 
  3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente  al  Parlamento,  in
allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione  del
Fondo. ((3)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 56,  comma  1)
che "Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione
del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non  si  applicano
le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041,  e  successive
modificazioni."