DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-7-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
             (Valori massimi della temperatura ambiente) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74)). 
  5.  Ferme  restando  le  deroghe  gia'  concesse  per  gli  edifici
esistenti in base alle  normative  all'epoca  vigenti,  i  valori  di
temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono  essere
riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della  legge
9 gennaio 1991, n. 10 assieme  agli  elementi  tecnici  di  carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le  autorita'
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60  giorni  dalla
presentazione della suddetta relazione  tecnica,  questo  si  intende
accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di  diniego  riguardante  le  risultanze
della relazione tecnica.