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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  19-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva
((entro la data del 31 dicembre 1994))
, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori.