DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-10-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
          Estinzione anticipata e risoluzione del contratto 
 
  ((1. I debitori hanno facolta' di  estinguere  anticipatamente,  in
tutto o in  parte,  il  proprio  debito,  corrispondendo  alla  banca
esclusivamente   un   compenso   onnicomprensivo   per   l'estinzione
contrattualmente stabilito. I  contratti  indicano  le  modalita'  di
calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal  CICR  al  solo
fine di garantire la trasparenza delle condizioni.)) 
  2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione  del  contratto
il ritardato pagamento quando lo  stesso  si  sia  verificato  almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce  ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e  il  centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.