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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  10-6-2020
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Art. 114-quater

Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato
((comunitario))
diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.