DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 107 
                           Autorizzazione 
 
  1. La Banca  d'Italia  autorizza  gli  intermediari  finanziari  ad
esercitare  la  propria  attivita'  al   ricorrere   delle   seguenti
condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni,  in  accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca  d'Italia  anche  in  relazione  al  tipo  di
operativita'; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    ((e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;)) 
  ((e-bis) i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 110;)) 
    f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i  soggetti
del gruppo di appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami  che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 
    g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 106. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca,  nonche'  di  decadenza,   quando   l'intermediario
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio  dell'attivita',  e  detta
disposizioni attuative del presente articolo. 
                                                            (37) (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10,  comma
9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte
le disposizioni legislative che fanno riferimento  agli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono  riferite
agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal  presente  decreto.  Le  disposizioni   legislative   che   fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento  ai
confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  intendono  riferite  ai
confidi iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come  novellato  dal  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,  come  modifcato  dal  D.Lgs.  14
dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)  che  "  A
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III  tutte  le  disposizioni  legislative  che  fanno
riferimento agli intermediari finanziari iscritti  negli  elenchi  di
cui agli articoli 106 o 107  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  si  intendono
riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che
fanno  riferimento  ai  confidi  iscritti  nella   sezione   separata
dell'elenco di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
intendono  riferite  ai   confidi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto;  quelle  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto." 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".