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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

note: Entrata in vigore : 1/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1994)
Testo in vigore dal:  1-10-1993

Art. 42

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale" a: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,";
b) al comma 5 le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".