stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-6-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 62-sexies


(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107.
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarità tà formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali.
((50))
-------------
AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 18) che "Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".