DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
                          Soggetti passivi 
  1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili,  di  cui
ai precedenti articoli, e' dovuta  dai  soggetti  che  effettuano  le
cessioni di beni ((e gli  acquisti  intracomunitari.))  L'imposta  e'
determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente
decreto e del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. ((38)) 
  2. In deroga al comma 1, l'imposta e` dovuta: 
    a) per le cessioni di  cui  al  comma  7  dell'articolo  38,  dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui  agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL  D.LGS.  11  FEBBRAIO  2010,  N.  18)).
((38)) 
  3. ((Se le operazioni indicate nel comma 1 sono  effettuate  da  un
soggetto  passivo   d'imposta   non   residente   e   senza   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e  i  diritti
derivanti dall'applicazione del presente  decreto  sono  adempiuti  o
esercitati, nei modi ordinari, mediante  identificazione  diretta  ai
sensi  dell'articolo  35-ter  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante  residente
nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli  effetti  del
terzo  comma  dell'articolo  17  del  medesimo  decreto.))  Se   sono
effettuate solo operazioni non imponibili,  esenti,  non  soggette  o
comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta,  la  rappresentanza
puo' essere limitata  all'esecuzione  degli  obblighi  relativi  alla
fatturazione delle operazioni intracomunitarie  di  cui  all'articolo
46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni  in  tal  caso
non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6. ((38)) 
  4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a  norma
dell'articolo 40, comma 3,  da  soggetto  residente  in  altro  Stato
membro  gli  obblighi  e  i   diritti   derivanti   dall'applicazione
dell'imposta devono essere adempiuti o  esercitati  direttamente  dal
medesimo soggetto, identificato ai  sensi  dell'articolo  35-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da
un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, ((terzo
comma)), del medesimo decreto. ((38)) 
    

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AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che
le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia,  per  le  operazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per  le  quali  sia  stata
gia` applicata la disciplina risultante da tali  disposizioni,  resta
fermo il trattamento fiscale applicato. 
    

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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni  effettuate
dal 1° gennaio 2010.