DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal: 1-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)). 
  1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma  1  sono
in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171- bis della legge  22
aprile  1941,  n.  633,  introdotto  dall'articolo  10  del   decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)). 
  2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi  previsto
si  applicano  le  disposizioni  e  le  sanzioni   previste   per   i
concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6  agosto
1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni.  Il  Garante  per   la
radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li  iscrive
nel registro di cui all'articolo 12 della legge  6  agosto  1990,  n.
223, e applica  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  31  della  legge
medesima. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata  in
vigore  della  nuova  disciplina  del   sistema   radiotelevisivo   e
dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25  giugno
1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non
e'  consentito  il  rilascio  di   ulteriori   concessioni   per   la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  ed  e'  prorogato  il
termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6  agosto  1990,
n. 223, per la prosecuzione  dell'esercizio  degli  impianti  per  la
radiodiffusione  televisiva  in  ambito  nazionale  e  dei   connessi
collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi  previsti  per  i
concessionari.