DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal: 28-10-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  ((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentiti il Garante per la radioffusione e l'editoria e le
competenti commissioni parlamentari,  per  la  definizione  di  nuovi
criteri  di  determinazione  dei  canoni  di   concessione   per   la
radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi  e  di
incentivi  a  sostegno   dell'emittenza   televisiva   lo-   cale   e
dell'emittenza radiofonica locale  e  nazionale,  prevedendo  a  tale
scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre  quarti  delle
quote di competenza  delle  amministrazioni  statali  del  canone  di
abbonamento alla radiotelevisione, e  degli  introiti  equiparati  al
canone determinato ai sensi dell'articolo 4  della  legge  25  giugno
1993, n. 206)).