DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2001)
Testo in vigore dal: 19-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                            Norme finali 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le  regioni  e  le  provincie  autonome,  alla  revisione  dei
riconoscimenti  gia'  attribuiti  con  particolare  riferimento  agli
obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita'  di
ricerca. 
  (( 2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti  con
personalita' giuridica di  diritto  pubblico,  nonche'  i  commissari
straordinari in carica alla  data  del  15  novembre  1996  e  quelli
eventualmente nominati in  loro  sostituzione,  sono  prorogati  fino
all'insediamento del direttore generale  e  del  nuovo  consiglio  di
amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.)) 
  3. Fermo restando il disposto di cui  all'art.  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di  ricerca
dell'ospedale  Bambino  Gesu'  appartenente  alla  Santa   Sede,   e'
disciplinata,  limitatamente  al  periodo  del  riconoscimento  quale
istituto di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  secondo  le
modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di  ricovero
e cura aventi personalita' giuridica pubblica. 
  4. Restano ferme le funzioni e la  composizione  del  consiglio  di
amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui  all'art.
3, ultimo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 617. 
  5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del  presente
decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  nell'art.  26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del  decreto
previsto  dall'art.  2,  comma  3,  adeguano  i  propri   statuti   e
regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede
in via sostitutiva. 
  7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province  autonome,  ove  previsti  dal
presente decreto, sono resi entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono,
comunque, adottati.