DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 24-6-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
              Interventi per le medie e piccole imprese 
  1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre
1980, n. 782, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "iniziative  da
realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le  parole:  ",
ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine  di
passivita' a breve termine e prestiti partecipativi" ed  al  periodo:
"I  rientri  per  capitale  ed  interesse  delle  anticipazioni  sono
utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono  aggiunte
le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma.". 
  2. All'articolo  2  della  legge  28  novembre  1980,  n.  782,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "I rientri per capitale  ed  interessi  vengono  accantonati  nella
misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi  1993,
1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il  Mediocredito
centrale,  di  un  Fondo  da  utilizzare  per   la   concessione   di
anticipazioni  alle  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
sviluppo iscritte all'albo di cui  all'articolo  2,  comma  3,  della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti  creditizi  e  societa'
finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco  speciale  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  da  impiegare,
in aggiunta alle risorse proprie, per  l'acquisizione  temporanea  di
partecipazioni di minoranza nel capitale  di  rischio  di  piccole  e
medie imprese organizzate come societa' di capitali o  come  societa'
cooperative, con sede in Italia. Tale fondo  potra'  essere  altresi'
utilizzato  ,  nella  misura  massima  del   20   per   cento   degli
accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme  di  agevolazioni
finalizzate al  consolidamento  dell'indebitamento  a  breve  termine
delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi
e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto  del  Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, saranno stabilite  la  durata,  le  garanzie,  le
modalita'  ed  ogni  altra  condizione  per  la   concessione   delle
anticipazioni a valere sul detto Fondo  in  linea  con  la  normativa
comunitaria per  gli  interventi  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese.  I  rientri  delle  anticipazioni  sono  utilizzati  per  la
concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di
cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e  di
minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al
presente comma, e' consentito  l'intervento  del  Fondo  centrale  di
garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977,  n.  675,
cui  viene  conferita  una  somma  pari  al  10   per   cento   delle
disponibilita' annue del Fondo di cui al  presente  comma.  Le  somme
accantonate ed  i  relativi  rientri  sono  tenuti  dal  Mediocredito
centrale in conti infruttiferi presso  la  tesoreria  centrale  dello
Stato.". 
  3. Il Fondo per il concorso nel  pagamento  degli  interessi  sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso la Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  ai  sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n.  685,  e'  incrementato
della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991.  Al  corrispondente
onere si provvede a carico  delle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte sul capitolo 7743 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1993. 
  4. Il Fondo di cui al comma 3 e' altresi' incrementato di lire  150
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per  i
medesimi anni dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1993,   all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
  5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982,  n.
526, e' sostituito dal seguente: 
  "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di  ogni
onere accessorio o spesa, da praticare  sui  finanziamenti  a  favore
delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n.  949,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue: 
    a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso  di
riferimento preso a base per  il  calcolo  del  contributo  in  conto
interessi da concedersi  da  parte  della  Cassa  artigiana  e  delle
regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; 
    b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del  citato  regolamento
(CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito
alla lettera a); 
    c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di  riferirnento
come definito alla lettera a)". 
  6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e' integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli
anni  1994  e  1995,  per  la   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge  5  ottobre
1991, n. 317. Al relativo onere si provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle proiezioni per  i  medesimi  anni  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della  legge  14
ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto  1977,
n. 675, per l'anno 1993 e' sospesa la riserva prevista  dall'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n.  867,  convertito,
COD modificazioni, dalla legge 13 febbraio  1987,  n.  22,  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca  applicata  di
cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni. 
  6-ter. Per il medesimo anno 1993  il  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e  tecnologica  provvede  ad  assegnare  le
risorse in base alle esigenze di finanziamento. 
  7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25  luglio
1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo  comma,
del  decreto-legge  30  aprile  1976,   n.   156,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  maggio  1976,  n.  350,  le  parole:
"assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60  per  cento
delle  disponibilita'  di  finanziamento  e  il  40  per  cento  alle
rimanenti  zone,  con  particolare  riguardo  a  quelle  in  cui   si
manifestino   fenomeni   di   depressione   economica   o    problemi
occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore.  Nel  caso
che il 60 per cento non venga  esaurito  dalle  domande  relative  al
Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con  gli
stessi  criteri"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "assicurando
priorita' di finanziamento  alle  domande  presentate  dalle  imprese
localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148". 
  8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre  1991,  n.
317, e' aggiunto il seguente: 
  " 6-bis. La definizione  di  piccola  impresa,  l'intensita'  delle
agevolazioni  concedibili  ai  sensi  della  presente  legge  e   gli
investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1
luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, per la parte  di  competenza,  del  Ministro  del
tesoro, alla disciplina comunitaria  degli  aiuti  di  Stato,  tenuto
conto delle intese  raggiunte  con  la  Commissione  delle  Comunita'
europee.". 
  8-bis. I consorzi di  garanzia  collettiva  fidi,  di  primo  e  di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o
consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre  1991,
n.  317,  sono  iscritti,  su  domanda,  in  una   apposita   sezione
dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del  decreto-
legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5  luglio  1991,  n.  197,  e  non  sono  soggetti  alle  altre
disposizioni di cui al medesimo decreto-legge. 
  8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita
ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari. 
  9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
dovra' essere adeguata alla disciplina comunitaria  la  normativa  in
vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa. 
  10. La dotazione  del  Fondo  contributi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 3 della legge 28 maggio  1973,  n.  295,  e'  integrata
della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo  delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. 
  11. Per consentire l'attuazione delle  opere  di  urbanizzazione  e
delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi  compresi
nei  programmi  di  reindustrializzazione,  i  consorzi  di  sviluppo
industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5  ottobre
1991, n.317, formulano secondo le vigenti  normative  in  materia  le
necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei  piani  degli
agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano
conto  della  sussistenza  di  processi  di  ristrutturazione  e   di
riconversione industriale  gia'  in  stato  di  avanzamento  e  della
presenza  di  gravi  fenomeni  di  degrado  ambientale,  economico  e
sociale. 
  11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere  inviate  alla
regione territorialmente competente la  quale,  in  applicazione  dei
principi di cui alla legge 8  giugno  1990,  n.  142,  assicura  alle
proposte stesse  la  massima  pubblicita'  e  fissa  un  termine  non
superiore a trenta  giorni,  entro  il  quale  le  associazioni  o  i
comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono  formulare  al
presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. 
  11-ter. Entro i  successivi  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma  11-bis,  e  comunque  entro  il  termine  di
novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11,  la
regione, tenendo  conto  delle  osservazioni  pervenute,  esprime  il
proprio parere  vincolante;  trascorsi  tali  termini  senza  che  la
regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte. 
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 GIUGNO 1995, N.  244,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. L. 8 AGOSTO 1995, N. 341)). 
  13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire,  con
legge regionale,  un  Fondo  di  rotazione  speciale,  costituito  da
stanziamenti  ordinari  della  regione,   per   la   concessione   di
finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni,  a
favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi.
La misura del  tasso  di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  dei
finanziamenti, nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  relativi,  sono
determinati, nel rispetto dei principi del diritto  comunitario,  con
riferimento alle leggi statali vigenti in materia. 
  2.  Per  la  realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo  e'
attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo
50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, un contributo speciale di lire  220  miliardi  per  il  periodo
1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993.". 
  14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Allo scopo  di  garantire  alle  imprese  delle  zone
montane parita' di condizioni per concorrere alle  finalita'  di  cui
all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo  dell'occupazione
e delle attivita' economico-produttive, sono assegnati  alla  regione
Veneto un contributo speciale di  lire  8  miliardi  per  il  periodo
1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della  provincia
di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in  ragione  di  lire  2
miliardi per ciascun anno, ed  un  contributo  speciale  di  lire  50
miliardi, di cui lire 10  miliardi  per  l'esercizio  1992,  lire  10
miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per  ciascuno  degli
esercizi 1994 e 1995, in favore  delle  imprese  delle  zone  montane
della provincia di Belluno. Per tali  ultime  finalita'  e'  altresi'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per  ciascuno  degli
esercizi  1994  e  1995;  al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,  per  i  medesimi  anni,
dell'accantonanento relativo al Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 
  15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma  14,
le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
per gli esercizi 1993-1995  devono  essere  attribuite  alla  regione
Veneto. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
conseguenti variazioni di bilancio. 
  16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' abrogato. 
  17. Ai fini dell'attuazione del  comma  13,  le  somme  di  lire  5
miliardi per l'anno 1991 e  di  lire  8  miliardi  per  l'anno  1992,
conferite  alla  gestione  separata  del  Fondo  di   rotazione   per
iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE),  di
cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono  essere
attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia. 
  17-bis. Alle aziende agricole colpite da  calamita'  naturali,  per
almeno tre annate agrarie, nel periodo  1980-1992,  sono  erogate  le
provvidenze  di  cui  al  decreto-legge  6  dicembre  1990,  n.  367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  1991,  n.  31.
All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre  1992
sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed  i  prestiti  agrari  prorogati
sono assistiti dalle garanzie del fondo  interbancario  di  garanzia.
Agli  oneri  relativi  si  fa  fronte  con  la  utilizzazione   degli
stanziamenti del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15
ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le  procedure
esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.