DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 8-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
              Norme in materia di politica dell'impiego 
  1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere  iscritti
i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative  di
produzione e lavoro, che occupano anche meno di  quindici  dipendenti
per   giustificato   motivo   oggettivo   connesso    a    riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro,  quale  risulta
dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi  dell'articolo  2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo  2,
comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresi'  essere
iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale  che  non
fruiscano dell'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di  cui
all'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  deve  essere
richiesta,   entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione    del
licenziamento,  ovvero  dalla  comunicazione  dei  motivi   ove   non
contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per  l'impiego,
la quale, previa verifica che  i  motivi  dichiarati  dal  datore  di
lavoro  corrispondono  a  quanto  disposto  dal  presente   articolo,
trasmette la richiesta  all'ufficio  regionale  del  lavoro  per  gli
adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio  1991,  n.
223. (10) ((22)) 
  2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita'  di  cui
all'articolo 6 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  che  non
beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7  della
predetta legge, sono cancellati dalle liste  alle  medesime  scadenze
previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro  che  hanno
diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione  dell'unita'
produttiva di provenienza. 
  3. Ai  datori  di  lavoro,  comprese  le  societa'  cooperative  di
produzione e lavoro, che non  abbiano  nell'azienda  sospensioni  dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  luglio  1991,
n. 223, ovvero non abbiano proceduto a  riduzione  di  personale  nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione  avvenga  ai  fini  di
acquisire professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei
lavoratori interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni  di
personale, che assumano a tempo pieno e  indeterminato  lavoratori  o
ammettano  soci  lavoratori  che  abbiano  fruito   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno  tre  mesi,  anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie  da  almeno  sei
mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati  nella  misura
ivi  prevista,  ridotta  di  tre  mesi,  sulla  base  dell'eta'   del
lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di
dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore  di  lavoro
e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
1955,  n.  25,  e  successive  modificazioni,   ferma   restando   la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure  previste  per  la
generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge  23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonche'  quelli"  a
"d'integrazione salariale". 
  4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni  positive  di  cui  alla
legge 10 aprile 1991, n. 125". 
  5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n.  125,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, viene stabilita la misura del compenso  da  corrispondere
ai componenti del Comitato nazionale di  cui  all'articolo  5  e  del
Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di  cui  all'articolo
7". 
  6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato  e
gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28  febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,
n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25
febbraio 1991, si applicano anche  ai  lavoratori  comunque  iscritti
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23  luglio
1991, n. 223. Le commissioni regionali per  l'impiego,  tenuto  conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale  straordinaria  e  di  quelli  iscritti  nelle   liste   di
mobilita', possono ripartire, tra le  predette  categorie,  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  la  percentuale
degli  avviamenti  a  selezione  riservata  agli  appartenenti   alle
categorie medesime. 
  7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali  puo'  essere  utilizzato
anche per la copertura di spese per  la  realizzazione  dei  progetti
socialmente utili mediante lavoratori che godono  dell'indennita'  di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  7-bis. I progetti socialmente  utili  di  cui  al  decreto-legge  4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso  ai
lavoratori che godono dell'indennita' di  mobilita'  ai  sensi  della
legge 23 luglio 1991, n.223. I  progetti  socialmente  utili  debbono
comunque essere inerenti a progetti approvati  dal  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali. 
  8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50
miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia,  sulla  base
dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal  comune  e
dalla provincia di Napoli e dal comune  di  Palermo,  sono  tenute  a
trasmettere  al  Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle  opere
pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi  sino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche',   prima   del
trasferimento delle somme,  sugli  specifici  programmi  che  saranno
intrapresi per l'anno 1993;  il  Ministro  dell'interno  trasmettera'
copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti  ed
al CNEL.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati ad utilizzare,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, le eventuali disponibilita' non  utilizzate  derivanti  dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2  agosto  1984,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236. 
  11-bis. l datori di lavoro che, per  effetto  della  trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privala,  devono  procedere
alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione  e'  rilasciata,  a  domanda,  dal
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  tenendo   conto
dell'esigenza  di   contemperare   l'assolvimento   dell'obbligo   di
copertura  delle  aliquote  con  il  mantenimento   degli   equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo  modalita'  determinate
con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i  quali  si
e' gia' verificata la trasformazione, devono  presentare  la  domanda
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Gli  altri  datori  di   lavoro
interessati devono presentare la domanda entro sei  mesi  dalla  data
della trasformazione della loro natura giuridica. 
  11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano  stati
cancellati  dal  registro  prefettizio  delle  cooperative  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2,  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  presentino  la  relativa  domanda
corredata dalla  certificazione  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo 19. (11) 
    

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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n.  542,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649,  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma  11-ter  del
presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.


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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 11 giugno 2002,  n.  108,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1
gennaio  2002  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.