DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
  • Articoli
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
    FINANZA.
  • 4 bis
  • 5
  • agg.1
  • orig.
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 6
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 7
  • orig.
  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-1-1992
                               Art. 4. 
Aumento dell'organico del personale addetto a compiti 
   amministrativo-contabili di  supporto  dell'Amministrazione  della
   pubblica  sicurezza  e  ai  servizi  connessi  alla   lotta   alla
   criminalita'. 
 1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma  primo,
numero 6), punto V), della legge 1  aprile  1981,  n.  121,  e  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14- bis  del  decreto-legge  4
ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 1990, n.  359,  per  le  specifiche  esigenze  degli  uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
nonche' dei servizi comunque connessi alla lotta  alla  criminalita',
le  dotazioni  organiche  dei   ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno sono  aumentate,  nel  biennio  1993-1994,  per  ciascun
profilo e qualifica, nella misura e secondo la  progressione  annuale
fissata nella allegata tabella N. 
 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14- bis del
citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di  organico
in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata  nel  comma  3
del medesimo articolo e' fissata al 25 per cento. 
  3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione  del
comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento
di organico, mediante utilizzazione delle  graduatorie  dei  concorsi
espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto e in corso di espletamento alla  stessa  data.  Alla
copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente  non  coperti
con le modalita' e procedure suindicate e con  quelle  stabilite  dal
comma  2,  si  provvede  mediante  pubblico  concorso  anche  con  le
modalita' indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla  legge  1›
aprile 1981, n. 121. 
  4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' 
valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 
ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.