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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
    FINANZA.
  • 4 bis
  • 5
  • agg.1
  • orig.
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 6
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 7
  • orig.
  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-1-1992

Art. 4

Aumento dell'organico del personale addetto a compiti
amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.
1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 36, comma primo, numero 6), punto V), della legge 1 aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 14- bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14- bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'articolo 103, comma secondo, dalla legge 1› aprile 1981, n. 121.
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è
valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993
ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.