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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1992

Art. 7

Rivalutazione delle quote o delle azioni
1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
Nota all'art. 7:
- Il testo del settimo comma dell'art. 20 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente: "Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta (*)".
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(*) Detta ritenuta èstata elevata al 12,50 per cento dell'art. 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.