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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
Testo in vigore dal:  16-9-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
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2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (12) (15)
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.