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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  13-1-1993

Art. 16

1. Il comma 2 dell'articolo 13- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni del comma 5- bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992".
2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.
3. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: "e lire 24.510 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "e lire 24.010 miliardi"; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 8.290 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 8.790 miliardi"; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: "quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994".