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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2013
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Art. 258


(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli
((e loro rimorchi))
:
1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli
((e loro rimorchi))
(fig. III.4/b);
2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli
((e loro rimorchi))
il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
((44))

c) targhe ripetitrici per
((carrelli appendice))
,:
1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);
((44))

d) targhe di immatricolazione
((. . .))
dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici
((per carrelli appendice))
: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig.
((. . .))
III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s,
((. . .))
III.4/u) ;
((44))
e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi ; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) .
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).
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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione."