DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-1993
                    Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) 
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore
                           e dei rimorchi) 
  1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle  targhe  di
cui all'articolo 100, comma 9,  del  codice,  sono  quelli  riportati
nell'appendice XII al presente titolo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  246,  il  Ministro
dei trasporti puo', in caso di particolari  esigenze,  stabilire  una
successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli
indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.