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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 5

Nomina ad allievo agente di polizia
1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
c)
((efficienza e))
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. (16)
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto, del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 che la presente modifica ha effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 44, comma 28) che "Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato".