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LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
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Testo in vigore dal:  28-12-1995
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Art. 4

(Finanza degli enti territoriali).
1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
7) esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooper- ative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;
19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale.
L'addizionale è riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario - già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno precedente;
2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali;
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza;
4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento;
3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno per cento;
4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti;
5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento;
e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'ente locale stesso;
4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dello stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalità lo- cale, con particolare considerazione:
4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza;
5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana;
6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie;
7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori;
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione;
b) applicazione dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di applicazione anticipata;
c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali;
d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia.
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affisioni:
1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza economica, assumendo come paramentro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;
3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili;
4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;(2)
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attività produttive;
d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalità di carattere sociale e di economicità di gestione;
e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire 24.010 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
b) quanto a lire 8.790 miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), numero 2);
c) quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
6.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d); e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
((3))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI --------------- AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla

L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine relativo all'applicazione progressiva della contabilità

economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 1 gennaio 1996." ----------------- AGGIORNAMENTO (3)

La L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4

della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e

dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996."