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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  8-11-1992

Art. 22

Comitato tecnico-consultivo
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n.1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia, è abrogato.
2. Èistituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonché sulle alienazioni dei materiali.
3. Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art.10 della legge 4 gennaio 1943, n.20.
4. Lo stesso comitato può essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo.
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, come modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20, concernente: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario":
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940, n.802 e dall'art. 3 del decreto 5 novembre 1935 per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa".