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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 407

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 (in G.U. 18/12/1992, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
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Testo in vigore dal:  8-9-2005
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Art. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;
Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;
Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i ricorsi in opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con cui ridetermina gli allegati al decreto ministeriale predetto, rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando la distinzione tra emittenti locali con copertura inferiore o superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso.
2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , della citata legge n. 223 del 1990 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data del rilascio delle concessioni stesse, purché censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.(2)
3-bis. Al termine del periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo, il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora può avvenire esclusivamente a favore di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che hanno ottenuto la concessione ai sensi del medesimo comma 3. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusioni sonora deve avvenire sulla base dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della citata legge n. 223 del 1990, sussistenti alla data del bando di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, da emanare almeno centottanta giorni prima della scadenza del suddetto periodo di due anni.
3-ter. Le norme di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle concessioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3 del presente articolo. Durante il periodo di due anni di cui al comma 3 del presente articolo sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223 del 1990. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.
3-quater. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che hanno inoltrato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel termine previsto da tale disposizione, domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, allegando la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui sono tenuti, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere a) e b), possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3-sexies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
.
3-septies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
.
3-octies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
.
4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.
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AGGIORNAMENTO (2)

L'Errata-Corrige in G.U. 30/12/1992, n. 305, ha disposto che " All'art. 1, co. 3, riportato nella seconda colonna, alla pag. 41 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al dodicesimo rigo, dove è scritto: " . dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.", si legga: " . alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."."