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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Imposta straordinaria su particolari beni
1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960;
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . L'importo dovuto è ridotto del 45% se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. (7)
4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. (7)
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore.
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.
((14))
8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo.
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure:
a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie;
b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua;
c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.
10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effetuazione di riscontri e controlli.

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che" le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo 8".

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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 163) che "La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa."