DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2001)
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
                     (Adeguamento contributivo). 
 1. A decorrere dall'anno  1993,  l'ammontare  del  contributo  annuo
dovuto per i soggetti di cui all'articolo  1  della  legge  2  agosto
1990, n. 233, e' rapportato  alla  totalita'  dei  redditi  d'impresa
denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi  stessi  si
riferiscono. 
 2. I versamenti da  effettuare  alla  gestione  di  appartenenza  in
applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto  1990,  n.
233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base
dei redditi  denunciati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa
all'anno al quale i contributi si riferiscono. 
 3. A decorrere dal  1994  i  soggetti  iscritti  alle  gestioni  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e  degli
esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e  coadiutori,
di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione  dei
redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i
dati relativi  alla  base  imponibile,  al  contributo  dovuto  e  ai
versamenti effettuati, in acconto e a saldo. 
 3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo  sono  versate  in  una
unica soluzione ((entro i venti giorni successivi al)) termine per il
versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione  dei  redditi
di cui al comma 3. 
 3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sono  stabilite  le
modalita'  di  esposizione  dei  dati  di  cui  al  comma   3   nelle
dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.