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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il presente articolo si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.