DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-2018
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 12-quinquies. 
    Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)). ((34)) 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli  articoli  648,  648
-bis e 648 - ter del codice penale, coloro nei  cui  confronti  pende
procedimento  penale  per  uno  dei  delitti  previsti  dai  predetti
articoli o dei delitti in materia  di  contrabbando,  o  per  delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 -bis
del codice penale ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di
cui agli articoli 416 -bis, 629, 630,  644  e  644  -bis  del  codice
penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, ovvero nei cui  confronti  e'  in  corso  di  applicazione  o
comunque si procede per l'applicazione di una misura  di  prevenzione
personale , i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risultano essere titolari  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore  sproporzionato  al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare  la
legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a  cinque
anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati.(9) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-17 febbraio 1994, n. 48 (in
G.U.  1a  s.s.  23/2/1994,  n.  9)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale   dell'art.   12-quinquies,   secondo    comma,    del
decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo
codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17
settembre 1993, n. 369 (Disposizioni  urgenti  in  tema  di  possesso
ingiustificato  di  valori  e   di   delitti   contro   la   pubblica
amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
novembre 1993, n. 461". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8,  comma  1)
che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate  dall'articolo  7,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".