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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  7-5-1992

Art. 13

1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'art. 82 dello statuto.
3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.
Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue lire 360.000;
c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentosettantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, presentino o spediscano con le modalità previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto, di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 medesimo.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale".
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competano deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.
Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente:
1) disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione, o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non sìano beni relativi ad impresa;
2) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero;
3) numero dei collaboratori familiari precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
4) disponibilità di riserve di caccia.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
"Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennità di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennità o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono esser sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi di impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non è tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.
Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
"Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali o acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 52".
- L'art. 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 386/1989, è così formulato:
"Art. 82. - 1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.
2. A tale fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute".