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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 8/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 8-quinquies

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:
a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;
b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;
c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;
d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;
e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;
f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;
g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.
2. La misura dei dirittispeciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.
3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretario CITES in adempimento della convenzione di Washington.
3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell' Agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
((2a))


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AGGIORNAMENTO (2A)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 41) che "I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento."