LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore della legge: 31-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2022)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
        (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali). 
  1. Al titolare del permesso che, in seguito  alla  perforazione  di
uno o piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi  o  gassosi  e'
accordata la concessione di coltivazione se la  capacita'  produttiva
dei  pozzi  e  gli  altri  elementi  di   valutazione   geo-mineraria
disponibili giusitificano tecnicamente ed economicamente lo  sviluppo
del giacimento scoperto. 
  2.  Alle  concessioni  di  coltivazione  si  applica  il  comma  11
dell'articolo 6. 
  3. L'area della concessione  deve  essere  tale  da  consentire  il
razionale sviluppo del giacimento scoperto. 
  4. Su richiesta dei titolari dei permessi,  puo'  essere  accordata
un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente  su  due  o
piu' permessi adiacenti quando  cio'  corrisponda  alle  esigenze  di
razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la
concessione puo' estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario. 
  5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma  di
sviluppo del giacimento. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 18  della  legge  21  luglio
1967,  n.  613,  in  materia  di  contitolarita'  si  estendono  alle
concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. 
  7.  Le  disposizioni  dei  commi  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto
dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967,  n.  613,  si  applicano
anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma. 
  8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi  i
sette anni dal rilascio della proroga decennale ,  al  concessionario
possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29
della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o  piu'  proroghe  di  cinque
anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca
e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione  o
dalle proroghe. 
  9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio  1967,  n.
613, e' sostituito dai seguenti: 
Ove  vengano  offerti  all'ENI  idrocarburi  gassosi   estratti   dal
sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale  e
della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate
mediante trattativa diretta fra le parti. 
Nella determinazione delle condizioni di vendita  le  parti  dovranno
tener conto del prezzo del gas di importazione,  della  qualita'  del
gas, delle condizioni  di  fornitura,  di  un'adeguata  remunerazione
degli  investimenti  complessivi  dei  produttori  e  dei  costi   di
esercizio da questi sostenuti, nonche' delle eventuali infrastrutture
di  trasporto   necessarie   per   l'allacciamento,   se   a   carico
dell'acquirente. 
In caso di mancato accordo fra le parti,  le  condizioni  di  vendita
saranno definite dal  Comitato  interministeriale  dei  prezzi  (CIP)
sentite le parti". 
  10. Nei casi di contitolarita' della concessione di coltivazione si
applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221. (1) 
  11.  Ove  ricada  nei  territori  di  rispettiva   competenza,   la
concessione   di   coltivazione   e'    accordata    dal    Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  d'intesa  con  le
regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano
interessate. ((9)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
   La Corte costituzionale con la sentenza 18-27  dicembre  1991,  n.
482  (in  G.U.  1a  s.s.  04/01/1992,  n.  1),   ha   dichiarato   la
illegittimita' costituzionale del presente art. 9  "  in  quanto  non
prevede che la concessione di coltivazione  sia  accordata  d'intesa,
nei sensi espressi in motivazione,  con  la  regione  autonoma  Valle
d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano". 
    
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art.  34,  comma  19)
che "Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi  allo
sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di  cui  al  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  gli  impianti  attualmente  in
funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,
continuano ad essere eserciti fino al completamento  delle  procedure
autorizzative in corso previste  sulla  base  dell'originario  titolo
abilitativo,  la  cui   scadenza   deve   intendersi   a   tal   fine
automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."