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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)).

note: Entrata in vigore della legge: 16-1-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16/03/1991, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
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Testo in vigore dal:  21-2-2018
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Art. 17

Oneri finanziari
1. All'onere derivante dall'applicazione dei Capi II e II-bis , valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalità organizzata".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso".
4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.
((A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica))
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