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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal:  11-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.
2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.
3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:
a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;
b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per le tutte le concessioni.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989.
((Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalità di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.))
5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alla lettere a), b) e c) del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.
6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.
7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.
10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9,
((nonché per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991,))
verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.
13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.